Le “nuove” collaborazioni sportive: cosa cambia adesso

Le modifiche della disciplina nelle collaborazioni sportive.

Con la Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) sono entrate in vigore le modifiche alla disciplina dei compensi per attività sportiva dilettantistica (art. 67, comma 1, lett. m, Tuir).
Il legislatore ha operato sia sotto il profilo dell’inquadramento “lavoristico” dell’istituto, sia modificandone l’aspetto economico.

Come era già stato evidenziato dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza 602/2014 e dall’Ispettorato del Lavoro (nota circolare 1/2016) le due fattispecie di compensi erogati dalle società e associazioni sportive non lucrative delineate ai fini fiscali dal citato art. 67 Tuir quali “esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche” e di “collaborazione coordinata e continuativa di natura amministrativo/gestionale” erano prive di qualificazione sotto il profilo lavoristico.

I commi 358 e 359 della L. 205/17 colmano tale lacuna istituzionalizzando (con buona pace del secondo comma dell’art. 38 Costituzione) la figura del lavoratore sportivo di società non lucrative e configurando la fattispecie quale collaborazione coordinata e continuativa, collocandola tra i redditi diversi ex art. 67 TUIR (quindi senza versamento di contributi Inps e Inail). Sono tali però solo i rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

Ogni altra forma di collaborazione comporta l’obbligo, nei confronti di tutti i soggetti a cui saranno corrisposti i c.d. compensi sportivi, ivi compresi gli atleti, di provvedere all’iscrizione nel libro unico del lavoro, alla comunicazione al centro per l’impiego e al rilascio del cedolino paga.

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