Attività motorie, sport e pesca: nuovi chiarimenti dalla Regione

I nuovi chiarimenti.

Dopo i chiarimenti sugli spostamenti la Regione Sardegna ha fornito anche alcune delucidazioni in merito alle attività sportive e alla pesca.

Attività motorie e sport individuali all’aria aperta.

  • Si intendono autorizzati gli spostamenti sui mezzi pubblici o privati, all’interno del proprio comune, per lo svolgimento delle attività motorie all’aria aperta.
  • I cittadini possono svolgere attività motoria nell’ambito del proprio Comune o Città Metropolitana.
  • La previsione dell’accompagnatore, per i minori e per le persone non completamente autosufficienti, costituisce deroga allo svolgimento individuale dell’attività motoria o sportiva, e non obbligo di accompagnamento.
  • L’attività motoria all’aperto è consentita solo se è svolta individualmente, salvo che non si tratti di persone conviventi. In caso di attività come la corsa a piedi o in bicicletta, si deve rispettare la distanza interpersonale di almeno due metri; per le semplici passeggiate il distanziamento può limitarsi ad un metro. In ogni caso sono vietati gli assembramenti.
  • Al fine di svolgere l’attività sportiva individuale all’aria aperta, è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività. Gli spostamenti finalizzati all’esercizio degli sport individuali all’aria aperta sono consentiti sull’intero territorio regionale ai fini del raggiungimento dei rispettivi centri sportivi o dei luoghi di pratica degli stessi. Per gli sport individuali da praticarsi in mare è autorizzato il transito nella spiaggia e nella battigia (combinato disposto art. 5 e art. 26);

Discipline sportive non individuali.

  • Per gli atleti di discipline sportive non individuali, riconosciute dal Coni e dal Cip, si applica il DPCM 26.04.2020.
  • Non è consentito lo spostamento degli animali da strutture diverse da maneggi, ippodromi o proprietà private, per attività che non siano legate alla salute e al benessere dell’animale o ad altre attività esplicitamente consentite.

Pesca Sportiva.

  • L’espressione “pesca sportiva” contenuta nell’art. 20 è da interpretare in senso ampio e non tecnico. Pertanto, in essa devono ricomprendersi le pratiche ed attività comunemente definite di pesca “amatoriale” o “ricreativa”. In tutti i casi, l’esercizio della pesca sia subacquea, da terra o a lenza da natante, imbarcazione o nave da diporto può essere praticata in forma individuale, con divieto di assembramento e obbligo di distanziamento personale.
  • La pesca sportiva, subacquea, da terra o a lenza da natante, imbarcazione o nave da diporto può essere praticata nell’ambito del territorio regionale;
  • Per praticare la pesca sportiva da terra è consentito l’accesso in spiaggia compresa la battigia (combinato disposto art. 20 e art. 26);
  • Per ragioni di sicurezza, in caso di esercizio della pesca subacquea, è consentita – preferibilmente con un familiare convivente – la pratica in due persone, salva l’osservanza delle norme di distanziamento, igiene e prevenzione relative al Covid- 19.
  • Per la pesca su unità da diporto superiori a sei metri, è consentita la contemporanea permanenza a bordo di uno o più familiari conviventi in ragione delle dimensioni dell’unità. Nel caso di soggetti accompagnatori non conviventi, l’imbarco è subordinato all’idoneità del natante, imbarcazione o nave da diporto al mantenimento del distanziamento interpersonale di due metri, fatti salvi il divieto di assembramento e gli obblighi di igiene e prevenzione relativi al Covid-19.
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