Guida pratica al 5 per 1000: come destinare una parte dalla propria IRPEF

Com’è noto, le imposte sono tributi che lo Stato utilizza per lo più per il finanziamento di servizi pubblici di utilità generale. In linea di massima, è lo Stato che decide come debbano essere impiegate le entrate fiscali, ma il sistema tributario del nostro Paese prevede anche una parziale sovranità fiscale dei contribuenti, sovranità che essi possono esercitare con alcuni strumenti fra cui il 5 per 1000 (anche 5×1000).  

Il cinque per mille è per l’esattezza una quota dell’IRPEF (Imposta sui Redditi delle Persone Fisiche) che lo Stato ripartisce tra gli enti che svolgono attività di rilevanza sociale.

La destinazione di questa quota a uno specifico beneficiario, indicabile su un’apposita scheda specificando il suo codice fiscale, è a discrezione del contribuente ed è contestuale alla dichiarazione dei redditi.

La scheda in questione, relativa ai redditi conseguiti nell’anno fiscale 2024, è allegata al modello 730 2025, al modello Redditi Persone Fisiche 2025 e alla Certificazione Unica 2025; quest’ultima è rilasciata al contribuente dal datore di lavoro (nel caso di dipendenti) o dall’ente previdenziale (nel caso dei pensionati).

Per approfondimenti sul cinque per mille clicca qui: potrai trovare esempi pratici su come può essere utilizzata questa quota dell’IRPEF.

Come si può destinare il 5 per mille?

Se già in precedenza si è assegnato il 5 per mille a uno specifico ente, anche per quanto riguarda il 2025 non si dovrà fare niente di diverso: come negli anni precedenti, infatti, basterà apporre la propria firma in uno dei 7 riquadri che si trovano nella già citata “Scheda per la scelta della destinazione dell’8 per mille, del 5 per mille e del 2 per mille dell’IRPEF”. Qualora non la si trovi, la si può scaricare collegandosi al portale web dell’Agenzia delle Entrate.

È opportuno tenere presente che è consentita una sola scelta di destinazione; non si possono cioè indicare due o più codici fiscali. Se non si ha intenzione di destinare la quota a uno specifico destinatario, si può comunque firmare uno dei 7 riquadri. Così facendo la quota sarà ripartita in modo proporzionale tra le varie associazioni appartenenti alla stessa categoria a seconda del numero di preferenze ottenute. Non firmando in alcuno dei riquadri, la quota sarà destinata allo Stato.

Scegliere di destinare il 5 per mille non pregiudica in alcun modo la possibilità di destinare le quote 8×1000 e 2×1000 che hanno finalità diverse.

A chi è destinabile il 5 per mille?

L’elenco delle organizzazioni o degli enti a cui è destinabile il 5×1000 è molto lungo ed è reperibile sul portale dell’Agenzia delle Entrate. Come accennato in precedenza, parliamo di 7 macrocategorie (Enti del Terzo settore, Ricerca Scientifica, Ricerca Sanitaria, Attività Svolte dai Comuni, Associazioni Sportive Dilettantistiche, Attività di tutela, promozione e valorizzazione beni culturali e paesaggistici, Enti gestori delle Aree Protette).

Il numero dei soggetti ammessi al beneficio relativamente ai modelli 2024 (redditi 2023) era superiore alle 80.000 unità.

È opportuno puntualizzare che tutti i beneficiari del 5 per 1000 sono tenuti per legge alla rendicontazione dell’impiego delle somme percepite; tale obbligo prevede la compilazione di un rendiconto economico e di una relazione illustrativa delle attività finanziate.

Sono previste agevolazioni fiscali destinando il 5 per mille?

Il 5 per mille non è una donazione e non dà alcun diritto ad agevolazioni fiscali come per esempio detrazioni o deduzioni. Si deve però anche sottolineare che non comporta alcun onere aggiuntivo per il contribuente dal momento che si tratta semplicemente di una quota delle imposte versate allo Stato sulla quale si può esercitare la propria sovranità relativamente alla sua destinazione.

Il diritto a detrazioni o deduzioni è invece previsto nel caso in cui una persona fisica decida di effettuare una donazione; in questi casi sono previste agevolazioni fiscali sulle quali si possono ottenere informazioni dal proprio consulente fiscale o sul portale web dell’Agenzia delle Entrate.

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