Il caso di un automobilista in Gallura.
In un paese della Gallura si è consumata una vicenda che incarna perfettamente il senso di angoscia e assurdità tipico di un racconto kafkiano, che vede come protagonista un cittadino intrappolato nelle maglie di una burocrazia che sembra contraddirsi proprio nel momento in cui annuncia una rivoluzione.
Tutto ha inizio con un’operazione apparentemente lineare: il proprietario di un veicolo gravato da fermo amministrativo, ma con la posizione regolarizzata grazie all’adesione alla definizione agevolata, decide di acquistare un’auto nuova. Il progetto prevedeva la rottamazione della vecchia auto, ormai gravemente danneggiata, consegnandola al concessionario per l’acquisto di quella nuova. La doccia fredda arriva però quando il concessionario comunica l’impossibilità di procedere alla demolizione a causa del persistente gravame fiscale, innescando un blocco che impedisce al cittadino di utilizzare il nuovo mezzo. L’auto nuova, regolarmente acquistata, è rimasta bloccata in concessionaria per settimane, trasformandosi in un bene “fantasma” che il proprietario non ha potuto né ritirare né utilizzare. Il cittadino è rimasto ostaggio dell’attesa di una certificazione che attestasse l’inservibilità del vecchio rottame.
Il paradosso nasce dall’applicazione della Legge numero 14/2026. Nata con l’intento ambizioso di liberare l’Italia da 4 milioni di veicoli “congelati” e contrastare il degrado urbano, la norma avrebbe finito per creare una discriminazione inaccettabile tra “rottami da strada” e beni privati. La legge, infatti, priva il cittadino della facoltà di autocertificare lo stato del proprio bene, delegando a organi terzi il potere di decidere della sorte di un bene privato.
Se un veicolo è abbandonato su suolo pubblico, la legge interviene con celerità per contrastare il degrado urbano; se invece il mezzo è custodito in una proprietà privata o presso un’autofficina, il proprietario deve affrontare un estenuante calvario burocratico. Anche a fronte di rotture strutturali come il motore irrimediabilmente danneggiato, la norma richiede una certificazione da parte di un organo di polizia terzo, previa perizia per attestare lo stato di inutilizzabilità.
Il paradosso di questa norma raggiunge l’apice nella delegittimazione del sapere specialistico in favore di una sterile convalida burocratica. Imporre un accertamento tecnico a un’istituzione priva di competenze e strumentazione diagnostica, trasforma la perizia in una finzione amministrativa: un atto giuridicamente esistente, ma nullo sul piano della verità materiale.
La critica non è rivolta agli operatori delle Forze dell’Ordine, spesso primi testimoni dell’inefficienza di certi iter, ma all’impianto normativo che li costringe a compiti estranei alle loro funzioni.
Sotto il profilo della logica formale, una certificazione emessa da un soggetto istituzionale privo di competenze specifiche non differisce, per contenuto conoscitivo, dall’autocertificazione di un privato cittadino. L’unico elemento che conferisce dignità a tale procedura è la qualifica soggettiva degli accertatori: in quanto pubblici ufficiali, le loro dichiarazioni godono di fede privilegiata fino a querela di falso (ex articolo 2700 c.c.).
Tuttavia, si palesa un corto circuito giuridico: la “fede pubblica” dovrebbe attestare fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale, non surrogare una competenza meccanico-diagnostica mai acquisita. In questo scenario, la norma eleva l’incompetenza tecnica a prova legale. Il “visto” burocratico sana l’impossibilità oggettiva di comprendere il reale stato del mezzo, degradando l’accertamento a un artificio burocratico privo di valore scientifico. Tale prassi, oltre a svuotare di significato il concetto di “perizia asseverata”, lede il diritto primario del cittadino all’autodeterminazione sui propri beni. L’individuo, pur nel pieno rispetto degli oneri fiscali, viene privato della facoltà di dismettere un veicolo ormai inservibile, restando ostaggio di un iter farraginoso che trasforma l’arbitrio procedurale in un dogma insuperabile.
Il risultato osservato in Gallura non è che l’anteprima di un malessere destinato a diffondersi in tutta Italia, poiché la legge ha valenza nazionale e analoghe situazioni sono destinate a replicarsi lungo tutta la penisola. Il cittadino resta “ostaggio” della propria onestà, vittima del cortocircuito tra una riforma ambiziosa e una prassi operativa che ne soffoca l’efficacia. Fortunatamente, nonostante le lungaggini burocratiche e il danno subito per mancato utilizzo del nuovo mezzo, la questione alla fine si è risolta positivamente, mettendo fine a un periodo di forte ansia. Tuttavia, il problema di fondo rimane: anche quando il cittadino riesce finalmente a ottenere il certificato valido per la rottamazione, resta comunque vittima di un sistema farraginoso.
“È necessaria una riforma che renda la procedura di rottamazione realmente snella ed efficiente, restituendo centralità allo strumento dell’autocertificazione, magari supportata da una dichiarazione tecnica di un meccanico professionista. È inaccettabile che, nel 2026, in un’epoca che dovrebbe essere di piena digitalizzazione dei servizi, venga ignorato un principio così consolidato. Il Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) 445/2000, norma che gode di piena dignità giuridica nel nostro ordinamento da oltre un quarto di secolo, sembra qui inspiegabilmente svuotata di ogni rilevanza. Invece di una gestione fluida e dematerializzata, il cittadino si ritrova ancora prigioniero di un anacronismo burocratico, costretto a scontrarsi contro un muro di gomma che nega, nei fatti, il progresso tecnologico e normativo del Paese”.
