Cosa cambia con il nuovo Dpcm per la cura degli animali? Il vademecum aggiornato

Come compilare l’autocertificazione senza errori.

Dal 6 novembre fino al 3 dicembre 2020 saranno in vigore le nuove disposizioni del DPCM che, in base alle Regioni individuate con grado di rischio rosso-arancione-giallo, limita gli spostamenti in base a specifici territori ed orari. Queste limitazioni possono essere superate solo per motivi di lavoro, salute e situazioni di necessità. Tutte condizioni che, però, devono essere dimostrate (comprovate).

Accudire gli animali, che siano di proprietà o liberi sul territorio e, quindi, di cui si ha la responsabilità, è un’attività essenziale per garantirne la salute e il benessere. Dunque, coloro che se ne occupano devono continuare ad assicurarne la salute ed il benessere, anche durante il periodo di vigenza delle norme di contenimento dal contagio Covid. Inoltre, le attività svolte dalle organizzazioni per la promozione, la difesa e la tutela degli animali risultano fondamentali per l’accudimento e il mantenimento delle condizioni di benessere su tutto il territorio nazionale. Ne consegue che gli spostamenti relativi alla cura degli animali rientrano nell’ambito della deroga agli spostamenti relativa ai “motivi di salute” o/o alle “situazioni di necessità, in quanto i motivi di salute si intendono estesi anche alla sanità animale (questa la ratio sottesa all’ultima nota del Ministero della Salute del 15 maggio 2020).

Il motivo dello spostamento deve essere comprovato: significa che colui che si sposta deve portare con sé il modello di autodichiarazione predisposto dal Governo e ogni altra documentazione che dimostri, appunto, la situazione di necessità e/o il motivo di salute. L’autodichiarazione deve essere compilata sotto la propria responsabilità e si evidenzia che le dichiarazioni mendaci al pubblico ufficiale sono sanzionate ai sensi dell’articolo 495 Codice penale.

Sempre attraverso l’utilizzo di autocertificazione è possibile: uscire con il proprio cane, accudire animali lontano dal luogo in cui si dimora, accudire una colonia di animali randagi non registrati, fare volontariato in strutture di accoglienza per animali, salvare animali feriti o randagi. Sempre muniti di autocertificazione è possibile svolgere queste attività in comuni diversi dal proprio e in orari e luoghi sottoposti a limitazioni. Se ci si deve recare al di fuori del Comune, nell’autodichiarazione bisognerà motivare che lo spostamento fuori dalla zona interdetta o all’interno di una zona interdetta, si rende necessario perché non c’è nessuno in quell’area che possa occuparsene, oppure che se ne occupava qualcuno ora impossibilitato, specificandone la ragione.

Le adozioni di animali nei rifugi non sono sospese. Anche se l’adozione di animali è potrebbe sembrare un’attività “differibile” al fine di limitare lo spostamento degli umani, l’attività di gestione dei canili e gattili è permessa, quindi, anche le adozioni ma con tutti gli accorgimenti e limiti che le singole strutture adottano. Anche perché, liberare i rifugi dai cani e gatti adottati, lascia quello stesso spazio per l’ingresso di altri animali bisognosi. E’ necessaria oltre l’autodichiarazione, anche una dichiarazione scritta del responsabile della struttura che documenti l’adozione, indicando il microchip del cane/gatto ed il libretto sanitario. Oppure, se è un’adozione tra soggetti privati, oltre l’autodichiarazione, sarebbe utile una certificazione del veterinario attestante che l’adozione è necessaria per assicurare il benessere dell’animale presso la nuova collocazione. Anche i negozi di animali rimarranno aperti ma per gli spostamenti in aree interdette sarà necessario portare con sé, oltre l’autocertificazione dove specificare l’esigenza dello spostamento, anche la certificazione veterinaria che attesti l’esigenza nutritiva.

In caso di emergenza (esempio: il cane o il gatto sta male) si consiglia di contattare telefonicamente prima il veterinario per verificare l’apertura dell’ambulatorio e la possibilità di essere accolti in sicurezza. Se invece la visita veterinaria non è una emergenza ma è indifferibile, come anche la tolettatura, è possibile portare l’animale, ma occorre chiedere al veterinario una dichiarazione con la quale si attesti l’indifferibilità della visita. Se durante il ricovero il nostro animale dovrà restare presso la struttura veterinaria, dovremmo astenerci dal fargli visite, a meno di specifiche e giustificate esigenze comprovate dal medico-veterinario. Se, invece, si tratta di andare a riprendere il proprio animale dal veterinario dopo un ricovero, è importante allegare il foglio di dimissione del veterinario (bisognerà chiedergli di anticiparcelo tramite email). In tutti gli altri casi, bisogna restare a casa. Le ASL hanno il dovere di intervenire ogni qualvolta si tratta di gestire il controllo della popolazione canina e felina, nonché di assicurare il servizio di soccorso e sanitario per gli animali bisognosi.

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