Gli enti sportivi rischiano di venire esclusi dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
Uno dei problemi maggiormente sentiti dai protagonisti dello sport dilettantistico è la valutazione dei vantaggi e degli svantaggi per le ASD (associazioni sportive dilettantistiche) e le SSD (Società sportive dilettantistiche) ad iscriversi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
La Riforma del Terzo Settore ha portato molti operatori a chiedersi quale possa essere l’evoluzione di quelle realtà associative che – ad oggi – beneficiano delle agevolazioni recate dalla Legge 398/91 (cd. Legge SIAE).
Tale legge contiene un corredo di agevolazioni che vanno dalla forfettizzazione del reddito d’impresa derivante dalle attività commerciali (pari al 3% dei proventi) alla detrazione forfettaria dell’IVA a credito (50% dell’Iva a debito) oltre ad altri vantaggi fiscali (ad esempio l’applicazione dell’art. 148 TUIR che consente la detassazione di quegli introiti realizzati in diretta attuazione degli scopi istituzionali (ad es. detassazione delle entrate da iscrizione e rette periodiche versate dai tesserati).
Ebbene pare proprio che il legislatore nell’ introduzione del Codice del Terzo Settore abbia dimenticato (volontariamente?) di inserire questi vantaggi a favore delle ASD o SSD che dovessero decidere di iscriversi nel RUNTS con ciò “di fatto” escludendo gli enti sportivi dilettantistici dal contesto giuridico delle imprese sociali.
Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha richiesto l’inserimento di emendamenti al codice del terzo settore. Tra questi la possibilità per gli enti sportivi che si iscrivessero anche al RUNTS di continuare ad avvalersi delle agevolazioni di cui alla legge 398/91 e dell’art. 148 terzo comma del Tuir. Sicuramente un primo passo importante, ove recepito, per far rientrare lo sport nella riforma del terzo settore.