Abbanoa, ingiunzione fiscale solo in caso di clienti plurimosi.
Tramite una nota ufficiale, Abbanoa fa chiarezza su una discussione che sta allarmando i clienti. La discussione riguarda lo strumento dell’ingiunzione fiscale, a cui i Gestori – tra cui Abbanoa – possono ricorrere in caso di clienti plurimorosi. Clienti con i quali non si è riusciti ad arrivare ad alcuna soluzione di pagamento del debito.
I clienti, in regola con i pagamenti, non hanno nulla da temere. L’ingiunzione fiscale va a colpire chi, in debito da svariati anni, non corrisponde quanto dovuto pur avendo usufruito del servizio idrico. Ad esempio potabilizzazione, distribuzione e depurazione degli scarichi. Clienti che Abbanoa non riesce a raggiungere in altro modo.
Quello del pignoramento è l’atto estremo. Atto a cui si arriva solo ed esclusivamente in caso di morosità alte e conclamate. Contro le quali nessuno strumento ha consentito ad Abbanoa di recuperare quanto dovuto. L’ingiunzione fiscale permette di recuperare il dovuto ed è uno strumento verso il quale è possibile far opposizione. I clienti hanno infatti 30 giorni per presentare una contestazione.
Proprio per evitare di arrivare a questo atto estremo Abbanoa ha messo a disposizione tutti gli strumenti per arrivare a una regolarizzazione.
- Assistenza telefonica a 360 gradi (Numero verde 800 062 692)
- Servizi a chilometro zero (direttamente da casa)
- Nuovi metodi di pagamento (Sportello Online o App per smartphone, per esempio)
- Servizio di conciliazione
- Soluzione negoziata per i condomini
- Rate amiche con sottoscrizione dei piani di rientro allo Sportello
Il Ministero dell’Economia due anni fa ha infatti autorizzato alcune società del servizio idrico, tra cui Acea e Abbanoa, a riscuotere i crediti con iscrizione a ruolo ma è proprio per non arrivare a questa ultima azione, che comporterebbe il recupero coattivo del credito, che Abbanoa ha messo a disposizione tutti gli strumenti possibili per raggiungere la clientela che non paga. Sul provvedimento del Ministero dell’Economia, il 20 aprile del 2016, si è già espresso il Tar confermando la legittimità e bocciando la richiesta di sospensiva.