Migranti a Olbia, la nave Alan Kurdi non poteva essere fermata

Alan Kurdi

La nave Alan Kurdi non poteva essere fermata a Olbia.

Il Consiglio di Stato ha dichiarato illegittimo il fermo della nave Alan Kurdi, disposto dalla Capitaneria di porto di Olbia nell’ottobre 2020. La nave della Ong tedesca Sea Eye, autorizzata all’attracco dal Viminale dopo il salvataggio di 125 migranti in mare, era stata bloccata al molo Cocciani. La sentenza ha stabilito che lo Stato di approdo non può esigere certificazioni aggiuntive da un’imbarcazione estera, poiché ciò violerebbe il principio di proporzionalità.

Secondo il Consiglio di Stato, gli Stati costieri possono ispezionare per motivi di sicurezza, ma non imporre certificazioni non previste dallo Stato di bandiera. Questo principio ha annullato la decisione del Tar di fermare la nave, accogliendo il ricorso della Ong. La sentenza chiarisce la competenza giurisdizionale e la suddivisione delle responsabilità tra Stato di bandiera e Stato di approdo.

Nel 2021, il Tar della Sardegna aveva già permesso alla Alan Kurdi di lasciare Olbia, sostenendo che il prolungato fermo causava danni economici alla Ong.

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