Tribunale civile di Tempio Pausania: notifica per pubblici proclami

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Notifica per pubblici proclami ex art. 4 D.Lgs. 28/2010.

Il Tribunale di Tempio Pausania, in persona del Giudice Dott. Alessandro Di Giacomo ha autorizzato, con Decreto del 18 marzo 2025 reso nell’ambito del procedimento n. 990/2024 V.G., la notifica per pubblici proclami dell’istanza di mediazione ex art. 4 D.Lgs. 28/2010 relativamente all’istaurando procedimento tra: – Bernardi Anna, nata a Castel San Pietro Terme (BO) il 27.07.1942 e residente in Bologna alla Via Savena Antico, n. 07 (Cod. Fisc. BRN NNA 42L67 C265E);

– Bombacci Fabio, nato a Firenze (FI) il 15.06.1964 ivi residente alla Piazza Bernardo Tanucci, n. 02 (Cod. Fisc. BMB FBA 64H15 D612N); – Forteleoni Giovanni, nato a Sassari (SS) il 06.05.1974 e residente in Olbia alla Via San Pietro, n. 29/C (Cod. Fisc. FRT GNN 74E06 I452Z); – Trotta Antonietta Gerarda, nata ad Acerra (NA) il 08.10.1958 e residente in Lucca alla Seconda Traversa di Via Luporini n. 49 (Cod. Fisc. TRT NNT 58R48 A024F). Istanti, assistiti da: – Avv. Carella Vito del Foro di Potenza (Cod. Fisc. CRL VTI 75P06 A604D) con Studio in Potenza alla Via Isca Del Pioppo, 94 PEC: carella.vito@cert.ordineavvocatipotenza.it; – Avv. Stigliani Rocco del Foro di Potenza (Cod. Fisc. STG RCC 86T22 L418A) con Studio in Potenza alla Via del Gallitello n. 215 PEC: rocco.stigliani@cert.ordineavvocatipotenza.it.

Contro – Torre Michele Angelo Gavino Mario nato a Sassari il 03/08/1966 (Cod. Fisc. TRR MHL 66M03 I452W); – EREDI del sig. Belmans Jan Rami nato in Belgio il 27/02/1903 (Cod. Fisc. BLM JRM 03B27 Z103J) e deceduto in Mol (Belgio) l’8/03/1974. Parte chiamata in mediazione.

Il procedimento avrà ad oggetto l’intervenuta usucapione del diritto di proprietà o, in subordine, della servitù di parcheggio e/o di ogni altro diritto reale configurabile in relazione all’uso che ne è stato fatto dalle medesime parti istanti della porzione pari a mq 873 del bene catastalmente identificato al Foglio 45, Particella 136 del Catasto Terreni del Comune di Olbia, formalmente intestato alle parti chiamate in mediazione. Il primo incontro di mediazione è stato fissato per il giorno 24/07/2025 alle ore 15:30 in modalità telematica, innanzi all’Organismo di Mediazione A.D.R. Intesa S.r.l., via Fregene, 9 – 00183 Roma www.adrintesa.it – info@adrintesa.it – tel 06.87463699, sede di Olbia (OT), Istanza di mediazione n. 1846-2025, Mediatore Michela Pileri.

Il link per il collegamento telematico, verrà inoltrato entro l’orario dell’incontro di mediazione, solo dopo formale adesione e versamento delle spese di indennità di primo incontro. Si invita il destinatario della presente a comunicare nel più breve tempo possibile la propria volontà di aderire al procedimento di mediazione, compilando la “Dichiarazione di Adesione”, rinvenibile all’indirizzo https://www.adrintesa.it/scarica-istanza-mediazione, e da inviare a mezzo Pec (adrintesa@pec.it) o a mezzo mail (info@adrintesa.it). Si evidenzia: – Che dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, C.P.C.. Ai sensi dell’art. 12 bis del D.lgs. 28/2010,

“Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio e in questi casi, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12 bis, il giudice, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione; – che il D.lgs. 28/2010 (artt. 17 e 20) prevede le seguenti agevolazioni fiscali: 1. Credito d’imposta commisurato all’indennità versata fino a concorrenza di € 600,00 in caso di accordo e ridotto alla metà in caso di insuccesso della mediazione. In caso di accordo è riconosciuto un ulteriore credito di imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato fino all’importo massimo di € 600,00.

I crediti di imposta sono utilizzabili nel limite di € 600,00 per procedura fino ad un importo annuale di € 2400,00 per le persone fisiche e di € 24.000,00 per le persone giuridiche. In caso di conclusione dell’accordo che determini l’estinzione del giudizio in corso, è riconosciuto un credito di imposta per il contributo unificato versato fino a concorrenza di € 518,00; 2. tutti gli atti relativi al procedimento di mediazione sono esenti da imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi natura. Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di € 100.000,00. In caso di valore superiore, l’imposta è dovuta soltanto sull’eccedenza; – che prima dell’incontro fissato dovrà essere versata l’indennità di primo incontro da determinarsi come segue:

Mediazione per le materie obbligatorie: € 97,60 parte per le liti di valore fino ad € 1.000,00, ovvero € 190,32 per le liti di valore compreso tra € 1.001,00 e € 50.000,00, ovvero € 273,28 per le liti di valore superiore ad € 50.001,00, oppure € 165,92 per le liti di valore indeterminabile basso, ovvero € 224,48 per le liti di valore indeterminabile medio, ovvero € 273,28 per le liti di valore indeterminabile alto;

Mediazione per le materie volontarie: € 122,00 per le liti di valore fino ad € 1.000,00, ovvero € 237.90 per le liti di valore compreso tra € 1.001,00 e € 50.000,00, ovvero € 341,60 per le liti di valore superiore ad € 50.001,00, oppure € 207,40 per le liti di valore indeterminabile basso ovvero € 280,60 per le liti di valore indeterminabile medio, ovvero € 341,60 per le liti di valore indeterminabile alto; Le eventuali spese di mediazione di cui all’art. 17 del d.lgs. 28/2010 sono indicate nella Tabella delle indennità pubblicata sul sito www.adrintesa.it. La Segreteria di ADR Intesa provvederà ad effettuare i conteggi definitivi a seconda degli sviluppi del procedimento di mediazione.

Tutte le somme dovute potranno essere versate tramite bonifico bancario intestato ad ADR Intesa S.r.l. al seguente codice IBAN: IT89O0312403208000000230165. Potenza, 16 aprile 2025 Avv. Vito Carella Avv. Rocco Stigliani

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